Mission

Creare una rete..

..tra associazioni e ordini del nostro territorio, per lavorare insieme su progetti culturali ed iniziative a scopo benefico, promuovendo così lo sviluppo del territorio comasco.

Favorire lo scambio reciproco..

..di informazioni, esperienze, iniziative ed interessi, inerenti all’attività svolta da ogni singolo gruppo aderente, per una maggior divulgazione e confronto costruttivo.

Promuovere e coordinare progetti comuni..

..ed assumere ogni iniziativa di studio, di documentazione, di dibattito e confronto, nonché di rivendicazione e proposta, che favorisca i giovani, e li aiuti ad assumere un ruolo propositivo per il territorio, anche creando rapporti e sinergie con le scuole della Provincia e l’Università.

Non abbiamo fini di lucro..

..e per raggiungere i propri scopi, promuoviamo ed organizziamo eventi, con l’intento di raccogliere fondi da destinare al sostegno di iniziative benefiche e di ricerca scientifica, rivolte prevalentemente al mondo giovanile.

Lo Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE

Il 14 aprile 2008, con separato atto, si è costituito il “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani”, formato dai gruppi giovani delle associazioni professionali, imprenditoriali e degli ordini della Provincia di Como.

ART. 2 – SEDE

Il Comitato ha sede in Como. L’eventuale modifica della sede del Comitato non costituisce modifica del presente Statuto.

ART. 3 – SCOPI

Il “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani” vuole favorire lo scambio reciproco di informazioni, esperienze, iniziative ed interessi, inerenti all’attività svolta da ogni singolo gruppo aderente, rendendo partecipi i propri consigli e associati, al fine di consentirne la massima divulgazione, nell’ottica di un confronto costruttivo.

Il comitato intende promuovere e coordinare, altresì, progetti comuni a favore dei gruppi rappresentati, ed assumere ogni iniziativa di studio, di documentazione, di dibattito e confronto, nonché di rivendicazione e proposta, che favorisca i giovani, appartenenti ai gruppi costituiti, e li aiuti ad assumere un ruolo propositivo per il territorio, anche creando rapporti e sinergie con le scuole della Provincia e l’Università.

Il comitato non ha fini di lucro e per raggiungere i propri scopi, promuove ed organizza eventi, con l’intento di raccogliere fondi da destinare al sostegno di iniziative benefiche e di ricerca scientifica, rivolte prevalentemente al mondo giovanile.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO

ART. 4 – ORGANI

Sono organi del “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani”:

  1. il Consiglio Direttivo;

  2. il Presidente;

  3. il Vice Presidente;

  4. il Tesoriere.

ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante, per ciascuna delle associazioni o dei gruppi, aderenti al Coordinamento.

La nomina dovrà essere tempestivamente comunicata al Comitato, in forma scritta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti gli aderenti ai singoli gruppi o associazioni.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo potrà, in caso di impedimento temporaneo, essere sostituito da un altro rappresentante, del medesimo gruppo o associazione, che lo ha nominato, mediante delega scritta.

I gruppi e le associazioni, aderenti al “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani”, possono, in ogni momento, sostituire o revocare il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta.

I componenti del Consiglio Direttivo si impegnano ad assicurare la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso.

Qualora, per improrogabili impegni, non potessero partecipare, ne daranno tempestiva comunicazione al Presidente o al Vicepresidente.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo risultasse assente ingiustificato, per più di tre volte consecutive, il Presidente potrà darne comunicazione al gruppo o all’associazione rappresentata.

ART. 6 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e, straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti il Consiglio stesso, che dovranno precisare gli argomenti, posti all’ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, a mezzo fax o posta elettronica, e diramato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché gli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno.

In caso di urgenza, il termine di preavviso di convocazione potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.

La riunione si ritiene formalmente costituita con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà delle associazioni e dei gruppi, aderenti al Coordinamento.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e il sistema di votazione viene scelto, di volta in volta, dal Presidente.

Le votazioni che riguardino singole persone o gruppi saranno effettuate a scrutinio segreto.

Ciascun gruppo o associazione ha diritto ad 1 (un) voto, espresso dal suo componente nel Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.

Il verbale sarà trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, entro e non oltre il periodo di un mese dalla data di ciascuna riunione.

Il Presidente organizza i lavori del Consiglio, gestisce i tempi degli interventi, modera il dibattito ed indice le votazioni.

ART. 7 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;

  2. deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all’attuazione degli scopi indicati nell’art. 3;

  3. deliberare sull’accettazione di liberalità a favore del Comitato;

  4. deliberare sull’impiego delle somme raccolte, nonché su quelle eventualmente versate dai Ministeri, Regioni, Enti, Associazioni e privati;

  5. deliberare, al termine di ogni esercizio finanziario, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo in armonia con quanto disposto all’art. 14 dello Statuto;

  6. deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto, con la presenza di almeno ¾ dei gruppi e delle associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

  7. nominare i propri rappresentanti, ove ne sia fatta richiesta, in organismi, commissioni, convegni, congressi od altro;

  8. deliberare in merito all’ingresso o all’esclusione di nuovi gruppi o associazioni, così come previsto dall’art. 17.

ART. 8 – PRESIDENTE

Il Presidente, primus inter pares, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto della maggioranza assoluta dei gruppi e delle associazioni aderenti; resta in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

  1. ha la legale rappresentanza del Comitato;

  2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

  3. firma gli atti e i documenti del Comitato e del Consiglio Direttivo;

  4. provvede a quant’altro attiene al normale funzionamento del Comitato;

In caso di impedimento permanente del Presidente, il gruppo o l’associazione di riferimento provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente e indice, entro 60 giorni dalla nomina del nuovo componente, l’elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino al completamento del mandato in corso.

ART. 9 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente assume le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, ne predispone il verbale e sostituisce il Presidente, in ogni caso di suo impedimento temporaneo.

ART. 10 – TESORIERE

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo del Comitato, gestisce la cassa ed effettua i pagamenti.

ART. 11 – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni tecniche o di studio, nonché gruppi di lavoro, ai quali affidare particolari incarichi.

Le commissioni ed i gruppi di lavoro devono essere composti dai rappresentanti di almeno due associazioni o gruppi aderenti e possono aprire i loro lavori al contributo di collaboratori esterni al Consiglio Direttivo.

ART. 12 – LA SEGRETERIA

La Segreteria del Comitato è costituita presso la Camera di Commercio di Como, in via Parini n.16.

TITOLO III

PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE – BILANCI

ART. 13 – PATRIMONIO DEL COMITATO

Il patrimonio del Comitato è costituito da tutti i beni e i valori acquisiti per lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, che vengano in possesso del Comitato stesso.

ART. 14 – AMMINISTRAZIONE

Gli atti per l’amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Con i fondi a disposizione il Comitato, oltre che provvedere al suo funzionamento, favorirà, secondo le norme regolamentari e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo, iniziative volte al conseguimento degli scopi di cui all’art. 3.

ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile sarà compilato ed approvato il conto consuntivo dell’esercizio precedente.

Tale consuntivo, in caso di rinnovo delle cariche, verrà comunque presentato dal Consiglio Direttivo uscente.

TITOLO IV

NUOVE ADESIONI – ESCLUSIONI – SCIOGLIMENTO

ART. 16 – SCIOGLIMENTO

Il Comitato si scioglie qualora rimangano aderenti meno di tre gruppi o associazioni di categoria o su deliberazione del Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno ¾ dei gruppi e delle associazioni aderenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 17 – INGRESSO DI NUOVI SOCI, RECESSO ED ESCLUSIONE

Il Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani delibera in relazione all’ammissione di nuovi gruppi o associazioni di categoria, con la presenza di almeno ¾ dei gruppi e delle associazioni aderenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Ciascun gruppo o associazione aderente può recedere in ogni momento dal Comitato, con una comunicazione scritta, da inviare al Presidente: il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

L’esclusione di un’associazione o di un gruppo può essere disposta dal Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno ¾ dei gruppi e delle associazioni aderenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Gli aderenti esclusi o che hanno esercitato il diritto di recesso non hanno alcun diritto sul patrimonio del comitato.

ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

E’ fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio del Comitato, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, al altro comitato con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità.

ART.20 – NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa esplicito rinvio alle norme di legge.