TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO
ART. 4 – ORGANI
Sono organi del “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani”:
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente;
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il Vice Presidente;
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il Tesoriere.
ART. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante, per ciascuna delle associazioni o dei gruppi, aderenti al Coordinamento.
La nomina dovrà essere tempestivamente comunicata al Comitato, in forma scritta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte alla partecipazione di tutti gli aderenti ai singoli gruppi o associazioni.
Ciascun componente del Consiglio Direttivo potrà, in caso di impedimento temporaneo, essere sostituito da un altro rappresentante, del medesimo gruppo o associazione, che lo ha nominato, mediante delega scritta.
I gruppi e le associazioni, aderenti al “Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani”, possono, in ogni momento, sostituire o revocare il proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta.
I componenti del Consiglio Direttivo si impegnano ad assicurare la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso.
Qualora, per improrogabili impegni, non potessero partecipare, ne daranno tempestiva comunicazione al Presidente o al Vicepresidente.
Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo risultasse assente ingiustificato, per più di tre volte consecutive, il Presidente potrà darne comunicazione al gruppo o all’associazione rappresentata.
ART. 6 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e, straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei componenti il Consiglio stesso, che dovranno precisare gli argomenti, posti all’ordine del giorno.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto, a mezzo fax o posta elettronica, e diramato almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché gli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno.
In caso di urgenza, il termine di preavviso di convocazione potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore.
La riunione si ritiene formalmente costituita con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà delle associazioni e dei gruppi, aderenti al Coordinamento.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e il sistema di votazione viene scelto, di volta in volta, dal Presidente.
Le votazioni che riguardino singole persone o gruppi saranno effettuate a scrutinio segreto.
Ciascun gruppo o associazione ha diritto ad 1 (un) voto, espresso dal suo componente nel Consiglio Direttivo o da un suo delegato.
Di ciascuna seduta sarà compilato apposito verbale, sottoscritto dal Presidente.
Il verbale sarà trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, entro e non oltre il periodo di un mese dalla data di ciascuna riunione.
Il Presidente organizza i lavori del Consiglio, gestisce i tempi degli interventi, modera il dibattito ed indice le votazioni.
ART. 7 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere;
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deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all’attuazione degli scopi indicati nell’art. 3;
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deliberare sull’accettazione di liberalità a favore del Comitato;
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deliberare sull’impiego delle somme raccolte, nonché su quelle eventualmente versate dai Ministeri, Regioni, Enti, Associazioni e privati;
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deliberare, al termine di ogni esercizio finanziario, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo in armonia con quanto disposto all’art. 14 dello Statuto;
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deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto, con la presenza di almeno ¾ dei gruppi e delle associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
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nominare i propri rappresentanti, ove ne sia fatta richiesta, in organismi, commissioni, convegni, congressi od altro;
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deliberare in merito all’ingresso o all’esclusione di nuovi gruppi o associazioni, così come previsto dall’art. 17.
ART. 8 – PRESIDENTE
Il Presidente, primus inter pares, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto della maggioranza assoluta dei gruppi e delle associazioni aderenti; resta in carica due anni e può essere rieletto.
Il Presidente:
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ha la legale rappresentanza del Comitato;
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convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
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firma gli atti e i documenti del Comitato e del Consiglio Direttivo;
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provvede a quant’altro attiene al normale funzionamento del Comitato;
In caso di impedimento permanente del Presidente, il gruppo o l’associazione di riferimento provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo rappresentante.
Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente e indice, entro 60 giorni dalla nomina del nuovo componente, l’elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino al completamento del mandato in corso.
ART. 9 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente assume le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, ne predispone il verbale e sostituisce il Presidente, in ogni caso di suo impedimento temporaneo.
ART. 10 – TESORIERE
Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo del Comitato, gestisce la cassa ed effettua i pagamenti.
ART. 11 – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni tecniche o di studio, nonché gruppi di lavoro, ai quali affidare particolari incarichi.
Le commissioni ed i gruppi di lavoro devono essere composti dai rappresentanti di almeno due associazioni o gruppi aderenti e possono aprire i loro lavori al contributo di collaboratori esterni al Consiglio Direttivo.
ART. 12 – LA SEGRETERIA
La Segreteria del Comitato è costituita presso la Camera di Commercio di Como, in via Parini n.16.